Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.